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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.280. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.280.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, con le seguenti: si applica nel 2023 nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di cinquantotto anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.

ex 56.6.