Al comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022» sono soppresse.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, di 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 1.350 milioni fino al 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.