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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.270. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.270.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Rideterminazione dell'importo minimo e dei limiti di reddito dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
  2. All'articolo 38, comma 5, della 28 dicembre 2001, n. 448, ovunque ricorrono, le parole: «6.713,98 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.818 euro».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

ex 53.03.