Al comma 1, capoverso «Art. 14.1», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, a parità di requisiti e condizioni, sono estese anche ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 risultano iscritti alle forme di gestione assicurativa dell'INPS ed abbiano maturato i requisiti relativi all'età ed ai periodi di contribuzione richiesti anche non coincidenti, di cui alla legge n. 228 del 2012, pur se pregressi o versati presso Casse ed enti previdenziali privati o professionali, qualora già avviati a ricongiunzione presso l'INPS, anche con cumulo non oneroso di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.