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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.255. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.255.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013)

  1. Al decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 10, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

   b) all'articolo 12, nella rubrica le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

   c) all'articolo 12, ai commi 1 e 2 le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 51.025.