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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.233. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.233.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Piano straordinario di rateazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022, l'Agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un massimo di centoventi rate mensili, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente entro il 30 marzo 2023 di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
  3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

  4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

   b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

  5. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di centoventi rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna d'importo pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, su base mensile a decorrere dall'anno 2024. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
  7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 21 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

ex 47.8.