stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.226. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.226.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Definizione agevolata delle entrate locali e condizioni per l'adozione dei programmi di potenziamento delle entrate)

  1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 41, anche in relazione alle conseguenze che determinano sulle quote di spettanza degli enti locali oggetto della definizione agevolata ivi prevista, gli enti locali possono determinare con propria delibera di natura regolamentare entro il 31 marzo 2023 la definizione agevolata dei crediti in essere al 31 dicembre 2021, relativi alle proprie entrate tributarie e patrimoniali, consentendo il pagamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, in deroga alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
  2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono quelli che, alla data del 31 dicembre 2021, risultano avviati alla riscossione coattiva in forme diverse dall'affidamento all'agente della riscossione, o oggetto di avvisi di accertamento o intimazioni di pagamento notificate, comunque denominate. Non si fa luogo alla restituzione di somme versate. Gli enti locali possono consentire la rateazione del pagamento entro un massimo di sessanta mesi con cadenze trimestrali, assistita, nel caso di persone giuridiche o di persone fisiche con importi dovuti non inferiori a 5 mila euro, da garanzia fideiussoria o ipoteca cautelare, salvo maggiore arco temporale giustificato da condizioni economiche di particolare difficoltà, da regolamentare localmente. In caso di pagamento in unica soluzione il debito, determinato ai sensi del comma 1 viene ridotto del 20 per cento.
  3. Gli enti locali che adottano il provvedimento di cui al comma 1 possono ridurre il valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) oggetto di accantonamento nel bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione degli anni dal 2023 al 2027 di un importo pari all'80 per cento del valore stimato dei recuperi da definizione agevolata, sulla base di relazione previsionale dell'ufficio entrate dell'ente locale asseverata dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, da allegare ai documenti contabili.
  4. All'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo sono soppresse le parole «entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali incentivi non rientrano nei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1 comma 557 e seguenti e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

ex 41.01.