stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.204. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.204.

  Al comma 128-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 107, comma 3, lettera a), le parole: «31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023. Per l'anno 2023, il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 15.000 euro» e alla lettera b) del medesimo articolo 107, comma 3, le parole «e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l'anno 2023»;

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

ex 0.4.1000.72.