Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2024: -13.000.000;
2025: -13.000.000;
2026: -13.000.000.