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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.146. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.146.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in misura minima del 10 per cento rispetto al costo di acquisto del fabbricato o porzione di fabbricato, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine e che gli immobili non vengano locati o in ogni caso utilizzati per attività produttive di reddito: 2 per cento».
  2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:

   «II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui alla nota II-bis), comma 4, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».

  3. Con riferimento agli atti di cui al comma 1 si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 18.08.