Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600»
b) al comma 01, alla lettera b) le parole: «euro 150» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»
c) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 960.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.200» e alla lettera b) le parole «lire 480.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 600».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 150 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.