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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.133. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.133.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) al comma 6 le parole: «come definite» sono sostituite dalle seguenti: «e delle relative pertinenze, entrambe come definite ed individuate»;

   b-ter) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Agli atti di cui al comma 6 stipulati contestualmente e in comunione anche a favore di soggetti per i quali non ricorrono le condizioni e i requisiti ivi previsti, nonché agli atti di cui al comma 6 aventi ad oggetto anche l'acquisto contestuale di pertinenze dell'abitazione non ammesse all'agevolazione di cui alla Nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applica l'imposta minima prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».

  Conseguentemente nella Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

  2023 -500.000;

   2024: -500.000;

  2025 -500.000.

ex 18.5.