Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Esenzione IVA sui corsi di educazione continua in medicina)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:
«20-bis) i corsi, gli eventi e le prestazioni per l'Educazione continua in medicina (ECM) e per la formazione continua in ambito sanitario.».
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.