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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.128. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.128.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: «, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
  3. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.
   2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della Grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.
   2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.
   2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per: a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile; b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria; c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria; d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione; e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.
   2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge».

ex 17.027.