Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA sul pellet e sulla legna da ardere)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater), è aggiunta la seguente:
«e-quinquies) le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto di legna da ardere e derivati per un importo complessivo non superiore ad euro 1.000».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 240 milioni.