Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di comunicazione elettronica)
1. Ai servizi di comunicazione elettronica di cui all'articoli 2, comma 1, lettera fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
a) a partire dal 1° gennaio 2023 si applica l'aliquota di Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) a partire dal 1° gennaio 2024 si applica l'Imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni per l'anno 2023 e 700 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede, quanto a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge e quanto a 300 milioni a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.