Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:
Art. 153-bis.
(Procedure di assunzione personale enti locali impiegato in attuazione misure PNRR)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate in deroga alle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.