Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:
Art. 150-bis.
(Misure per il potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)
1. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.