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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1205. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1205.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

  1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, l'11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.

ex 150.08.