Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:
Art. 149-bis.
(Norme in tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
1. Al fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.