Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
Art. 147-bis.
(Ampliamento rete SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione)
1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati del Sistema di accoglienza integrata SAI, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per un potenziamento della rete per minori non accompagnati fino a 4.000 posti.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.