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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1187. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1187.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Interventi a favore delle gestioni associate comunali)

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2023 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 146.023.