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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1184. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1184.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Sospensione rimborso quote capitale mutui in scadenza nel 2023)

  1. Il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al primo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento attualmente prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento delle maggiori spese connesse all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas. I risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eventualmente confluiti nella quota vincolata del risultato di amministrazione risultante al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati per finanziare la maggiori spese dovute all'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas.
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2022, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 260 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.

ex 146.019.