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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1172. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1172.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento dell'Agenzia per il fiume Po – AIPO)

  1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO – ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) intervenute a partire dall'anno 2003 e rilevate dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono rideterminate complessivamente in euro 54.250.332,37 annui.
  2. Le risorse finanziarie annuali trasferite ad AIPO di cui al precedente comma sono oggetto di rivalutazione automatica ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'ISTAT, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2026 e così per i successivi trienni.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.

ex 145.011.