Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:
Art. 144-bis.
(Abolizione dei tagli di risorse agli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «le regioni, le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome».
b) le parole: «i comuni, le province e le città metropolitane», e le parole da: «per le regioni e le province autonome» fino alla fine del comma sono soppresse;
2. Il comma 853 è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.