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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1160. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1160.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di:

   a) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

   b) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il Terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

   c) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

   d) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

   e) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

  2. Per garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.

ex 144.05.