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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1146. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1146.

  Sopprimere il comma 2;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 126 della Costituzione, all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e agli articoli 21 e 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) effettua una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   b) effettua una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;

   c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;

  3-bis. Le pubbliche amministrazioni, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, SOSE Spa, l'Istituto nazionale di statistica, la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni, forniscono alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 3.;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali poste in essere ai sensi del comma 3, trasmette alla Commissione parlamentare per le questioni regionali le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard.

   sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, la Commissione parlamentare per le questioni regionali approva una relazione contenente le risultanze delle attività poste in essere ai sensi del comma 3 ai fini dell'adozione dei livelli essenziali delle prestazioni con legge statale.;

   sopprimere i commi 6, 7 e 8.

ex 143.4.