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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1138. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1138.

  Dopo l'articolo 142 , aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Revisione degli adempimenti degli enti in dissesto in materia di anticipazioni di liquidità)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

   «6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali già in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a seguito dell'approvazione del piano di estinzione di cui all'articolo 256 del medesimo testo unico, alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il Fondo anticipazioni di liquidità, accantonato nel risultato di amministrazione, pur reiscrivendo in bilancio i residui attivi e passivi, rispettivamente, non realizzati o estinti dall'organo straordinario di liquidazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. La procedura di cui al periodo precedente si applica a regime agli enti dissestati, in occasione del primo rendiconto successivo all'approvazione del piano di estinzione di cui al citato articolo 256 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

ex 142.010.