Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:
Art. 140-bis.
(Disapplicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per il biennio 2022-2023.