Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:
Art. 138-bis.
(Altre misure per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico)
1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.