stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1106. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1106.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento del fondo di parte corrente per le province)

  1. Il Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 41, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è ulteriormente finanziato per gli anni 2023 e 2024 per 200 milioni di euro annui. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. All'onere di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 137.024.