Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 70 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.