Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
1. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.