Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Alienazioni immobiliari)
1. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).