Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:
Art. 137-bis.
(Fondo per gli enti locali che hanno stipulato accordi territoriali anticontraffazione)
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche».