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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1082. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1082.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 476, dopo le parole: «da adibire ad abitazione principale del mutuatario», è inserito il seguente periodo: «o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)»;

   b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) la sospensione dei mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi».

   c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

   «479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.
   479-ter. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari, da adibire ad abitazione principale del mutuatario o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive, limitatamente agli eventi di cui al precedente comma 479, lettera c-ter), qualora le medesime unità immobiliari siano ubicate presso aree classificate “zona rossa”, il mutuatario può chiederne l'estinzione a totale carico del Fondo di cui al comma 475.
   479-quater. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui.
   479-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 479-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 475».

  21-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 21-bis, il fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per 30 milioni di euro.

ex 134.1.