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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.108. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.108.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Regime fiscale delle società tra professionisti e delle società tra avvocati)

  1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-quater, alle società di cui al comma 3 del presente articolo e alle società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, si applica, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   9-ter. Ai redditi delle società di cui al comma 9-bis non si applica in nessun caso il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   9-quater. Le società di cui al comma 9-bis possono comunque optare, in alternativa al regime di cui al medesimo comma, per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta ed è irrevocabile.
   9-quinquies. È ammessa la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione in società tra professionisti, con gli effetti di cui all'articolo 2498 del codice civile. È altresì ammessa l'incorporazione di un'associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione da parte di una società tra professionisti preesistente, con gli effetti di cui all'articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile.
   9-sexies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies non eserciti l'opzione cui al comma 9-quater:

   a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

   b) non si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c) il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 17, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico.

   9-septies. Nel caso in cui, in sede di trasformazione, la società costituita ai sensi del comma 9-quinquies eserciti l'opzione di cui al comma 9-quater:

   a) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce realizzo né distribuzione del valore di avviamento;

   b) si applica l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917;

   c) il reddito professionale determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'articolo 54 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'associazione professionale trasformata e viene attribuito per trasparenza agli associati per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione o, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi esercizi non oltre il quarto. La scelta deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi dell'associazione;

   d) le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale determinato ai sensi della lettera c), si considerano costituite con utili imputati agli associati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nell'esercizio in cui avviene la trasformazione;

   e) i fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione se, dopo la trasformazione, siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione dell'articolo 47, comma 6, del medesimo testo unico.

   9-octies. Le disposizioni di cui al comma 9-septies si applicano anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma 9-quater in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio dell'opzione.
   9-novies. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-septies e 9-octies, la società tra professionisti può optare, ai fini della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione ovvero a quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con un'aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del primo periodo deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima rata con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione di cui al comma 9-quater, le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. Le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'affrancamento ai sensi del presente comma, se distribuite prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui al medesimo comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società tra professionisti e il reddito imponibile dei soci.
   9-decies. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 9-quinquies, per l'associazione professionale incorporata si producono gli effetti di cui al comma 9-sexies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-quater, ovvero gli effetti di cui al comma 9-septies nel caso in cui la società tra professionisti incorporante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-quater. Resta ferma la possibilità per la società incorporante di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di efficacia della fusione, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies.
   9-undecies. Alle società di cui al comma 9-bis, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater, le società di cui al comma 9-bis devono redigere un prospetto di riconciliazione tra il bilancio redatto secondo criteri di competenza e il bilancio redatto secondo criteri di cassa».

  2. Per il primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le società di capitali costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società costituite ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comunicano all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione di cui al comma 9-quater del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma 9-quater dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del comma 2 del presente articolo sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.

ex 13.02.