Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Contributo a favore del Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi)
1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.