Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo denominato «Fondo per la partecipazione al Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi», con una dotazione di 208 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 208 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.