Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Istituzione di un fondo per il contrasto agli effetti delle crisi globali)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni per gli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.