Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)
1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 5, il numero: «2022» è sostituito dal seguente: «2023»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
«2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal comitato congiunto, sulla base dei princìpi e delle finalità della presente legge, degli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale.».
2. All'articolo 16 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, il comma 3 è abrogato.