Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:
Art. 129-bis.
(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)
1. Per il sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,1 milioni.