Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:
Art. 127-bis.
(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide della Sardegna)
1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: -20.000.000.