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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1005. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1005.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Mercato dei crediti di carbonio del settore forestale)

  1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio del 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni previste dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto attuativo dell'articolo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002.
  2. Il CREA ammette nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo gli standard LULUCF del Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di emission trading system (ETS).
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposite linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'eleggibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei principi previsti dalle Linee Guida dell'Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC, e secondo gli standard del Land use, Land-use change and Forestry – LULUCF.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, viene istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali su base volontaria realizzati sul territorio nazionale.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono assegnati al bilancio del CREA 1 milione di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 399 milioni di euro.

ex 127.03.