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Legislatura XIX

Proposta emendativa 93.021. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
93.021.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)

  1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.205 milioni di euro per l'anno 2023, 2.410 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.710 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.