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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.995. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.995.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Credito d'imposta per polizze danni all'ambiente)

  1. Per l'anno 2023, è attribuito un credito d'imposta pari al 20 per cento del costo sostenuto dai soggetti di cui al successivo comma 4 per la stipulazione, nel medesimo anno, di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di danno all'ambiente, così come definito dalla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.
  2. Le forme di assicurazione di cui al comma 1, devono avere le seguenti caratteristiche:

   a) le attività assicurate devono essere esercitate presso strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

   b) la durata della copertura deve essere di almeno un anno;

   c) la copertura non deve essere limitata solo all'inquinamento improvviso o accidentale;

   d) la copertura deve ricomprendere l'intero danno ambientale, così come definito dalla Parte Sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

   e) la copertura dei danni all'ambiente deve prevedere un massimale dedicato di almeno un milione di euro;

   f) la stipulazione dell'assicurazione deve essere successiva all'entrata in vigore della presente disposizione.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 1.500 per ciascun beneficiario.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui al comma 6 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  6. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto beneficiario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti. Per le imprese non tenute per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritta alla sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
  7. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, sono tenuti a redigere e conservare apposita documentazione attestante la stipulazione della polizza in oggetto.
  8. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.
  9. Qualora, a seguito di controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto di presupposti stabiliti ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 124.04.