Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, da questi ripartito per l'80 per cento tra le regioni, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per il 2023.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.