Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:
Art. 120-bis.
(Istituzione di un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare)
1. Al fine di garantire l'improrogabile esigenza di salvaguardare la vita dei migranti in mare, a prescindere dalle motivazioni economiche, politiche, sociali o ambientali che ne hanno determinato la fuga dal proprio paese, è istituito un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare con la dotazione di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.
Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 152.