Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Fondo per il contrasto ai «discorsi d'odio»)
1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni d'intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il «Fondo per contrasto ai “discorsi d'odio”».
2. Il fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1 a 3.
5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 152, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2024.