Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Intervento a sostegno della lettura e del sistema bibliotecario)
1. Al fine di sostenere la diffusione della lettura, l'informazione, l'alfabetismo, l'innovazione tecnologica e sociale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
2. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, il fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.